31 Marzo 2022
Draghi durante la Conferenza Stampa del 23 Febbraio 2022 aveva esordito che la situazione epidemiologica era in forte miglioramento, ancora oggi la situazione riguardo all'emergenza epidemiologica è buona, anche se un netto miglioramento non vi è stato.
Il miglioramento potrebbe essere paragonato a quello del prezzo della benzina. Di sicuro rispetto ai 2,2/2,4 euro/l che veniva venduta la benzina/diesel qualche settimana fa, oggi la benzina/diesel la regalano ...
Stesso discorso per il numero di morti Covid che riportava il Governo e la stampa l'anno scorso e 24 mesi fa, adesso in confronto 100 al giorno forse sono pochi.
Senza mescolare l'analisi dei fatti con opinioni personali, le quali hanno altri articoli da me dedicati, procediamo con quello che dice il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022 , n. 24 .
Riassumendo articolo per articolo :
Art.1 - Le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile, preservano fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario.
Art.2 - Al fine di continuare a disporre di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal
1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022.
L'Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell'Ispettorato generale della sanità militare ...
A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Unità di cui al comma 1.
Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale ... il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° Ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale così composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti sanitari e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
Al reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici. E' autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale.
All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole «degli alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto a ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico pandemiche emergenti.».
Art.3 - Il Ministro della salute, con propria ordinanza di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.».
Art.4 - A decorrere dal 1° Aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
La trasmissione dell'esito negativo, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto determina la cessazione del regime dell'isolamento.».
Art.5 - Dal 1° Aprile 2022, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 Aprile 2021 n.52 per il sistema educativo, scolastico e formativo, fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di traporto
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.
Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui al comma 1 e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione che per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
Art.6 - Dal 1° al 30 Aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (green pass base) l'accesso ai svariati servizi e attività come spettacoli aperti al pubblico, competizioni sportive, corsi pubblici e privati, ristorazione al tavolo o al banco, mense ...
In materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, a decorrere dal 1° Aprile 2022, le parole «31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2022».
A decorrere dal 1° Aprile 2022 in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto si riprende più o meno gli stessi mezzi citati nell'articolo 5.
Come nel caso dell'ambito scolastico, si proroga al 30 Aprile 2022 l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico, da parte dei magistrati negli uffici giudiziari e nel settore privato.
Art.7 - Qui si parla della graduale eliminazione del green pass rafforzato, la certificazione da vaccinazione o guarigione, sebbene persista in luoghi come piscine, palestre, sport di squadra, convegni, centri culturali ... e altre attività che si svolgono al chiuso.
Art. 8 - Ed ecco che arriva l'articolo dove si parla del vaccino. Per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario l'obbligo rimane fino al 31 Dicembre 2022. Per il personale della scuola, difesa, soccorso pubblico ... si estende fino al 15 Giugno 2022.
Art.9 - In questo articolo si parla come gestire i casi di positività all'infezione da SarsCov-2 nel sistema educativo, dal 1° Aprile 2022 nelle scuole e simili in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Ulteriori specifiche nel decreto riportato all'inizio.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 18.
Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti | |
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ITALIA | 14642354 | 1277044 | 13205927 | 159383 |
31 Marzo : Aggiornamento dati sanitari (storico)
MONDO - Dati aggiornati circa alle ore 20:00 (ora italiana).